Se percorriamo i Sermones antoniani noteremo con
sorpresa che sant'Antonio parla molto poco delle leggi
umane. Ne mette in luce l’insufficienza e l’ambiguità,
manifestando un concetto assai negativo della giurisprudenza
del tempo, sia nella forma del sapere istituzionale sia,
ancor di più, nella professione giuridica in generale,
come illustreremo più avanti.
Antonio rivela in quest’opera una certa sfiducia nell’organizzazione
politica cittadina e un pessimismo ancora maggiore circa l’amministrazione
della giustizia nei tribunali, ove osserva "intrighi
dei potenti contro i miseri, crudeli sentenze contro i
poveri, che versano lacrime innocenti e non hanno alcuno
che li sostenga".
È
questa prepotenza dei forti, questo disprezzo del povero e
della sua sofferenza che fanno fremere di sdegno il nostro
Santo.
L’astuzia avvocatesca fa degenerare il diritto, che da strumento
di protezione a servizio della persona e dei suoi imprescrittibili
diritti facilmente viene piegato a fini egoistici e interessi
privati. L’unica legge a cui Antonio fa interamente credito
è la legge divina: quella impressa nella natura
umana dal creatore e quella formulata positivamente dapprima
nella rivelazione del decalogo, portata poi a compimento nella
sua ultima perfezione da Cristo nel discorso della montagna.
Ai suoi occhi, solo questa è la norma fondamentale
della prassi, capace di portare l’uomo alla vera giustizia.
Il
diritto e l’intera legislazione civile e canonica
possono, senza dubbio, avere un grande valore, in quanto
ordinando i rapporti sociali ed ecclesiali sono un mezzo
che aiuta a vivere la legge divina, facilitando la pratica
della giustizia evangelica. Sant'Antonio, però, osserva
con rammarico che nella chiesa e nella società del
tempo la giurisprudenza è venuta acquistando una rilevanza
e un primato mortiferi nei confronti della pura legge
del vangelo, di un’autentica vita di pietà e di carità
che dovrebbe animare la societas christiana. "Nelle
curie dei vescovi fanno risuonare la legge di Giustiniano,
non quella di Cristo; quegli empi raccontano delle favole,
non la tua legge, o Signore, che ormai è derelitta
e odiata".
Da
tale predominanza "adulterina" del diritto nel cuore
stesso della chiesa, vale a dire nelle sedi più qualificate
della istituzione ecclesiale e pastorale, Antonio rileva
con doloroso stupore lo stravolgimento valoriale e giuridico
che ne è derivato nella prassi ecclesiastica, per
cui se un pastore della chiesa commette un’infrazione contro
qualche decretale dei papi viene immediatamente accusato,
tradotto in tribunale, dimostrato colpevole e deposto; "se
invece commette qualcosa di grave contro il vangelo di Cristo,
che è tenuto a osservare sopra tutte le cose, non c’è
nessuno che lo accusi, nessuno che lo riprenda".
Con
la libertà critica del profeta, il seguace di Francesco
rimprovera ancora più aspramente i monaci e i religiosi,
che non sono da meno dei prelati nell’eludere la legge del
vangelo in nome delle loro costituzioni e tradizioni monastiche,
inseguendo i propri interessi mondani, passeggeri e vuoti.
Li
trovi dappertutto, egli annota, nelle fiere e nei mercati,
intenti a vendere e a comprare, a stipulare contratti e a
litigare nei tribunali, assoldando testimoni, avvocati civilisti
e canonisti per difendere dei beni perituri e vani.
Ditemi, o stolti, esclama il Santo con indignata ironia, se
nella Bibbia o nelle regole di Benedetto e di Agostino si
permette qualcosa di simile, soprattutto voi che avete scelto
la via della perfezione per cui dovreste amare i nemici, fare
del bene anche ai persecutori, cedendo i vostri stessi diritti!
Costoro si dimostrano puntigliosamente attenti ed esigenti
circa i privilegi e le agevolazioni materiali previste nelle
loro costituzioni, ma non si preoccupano affatto di osservare
la legge di Cristo, che è da preferirsi a tutte
le regole, istituzioni, tradizioni e altre invenzioni degli
uomini, perché quella sola ci può salvare.